Esistono norme specifiche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei M.C.A. Nelle strutture edilizie, norme emanate con il Decreto del Ministero della Sanità 06/09/94 ( pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 288 del 10 dicembre 1994 ).
Secondo tale decreto è opportuno, nel caso di una struttura edilizia che si sospetta possa contenere amianto friabile, elaborare un " programma di ispezione " che preveda:
- Ricerca della documentazione tecnica disponibile sull'edificio per verificare le modalità costruttive
- Ispezione dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto
- Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili con eventuale campionamento ed analisi ( nel campionamento vanno evitati interventi che potrebbero contaminare gli ambienti circostanti )
- Mappatura delle zone a rischio in cui sono presenti materiali con amianto, e registrazioni delle informazioni raccolte in apposite schede ( allegate al decreto ministeriale ) da conservare come documentazione da parte dei proprietari degli edifici.
La valutazione del rischio deve comprendere sia l'ispezione visiva che il monitoraggio ambientale.